Descrizione
Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo - Disciplina della propaganda elettorale
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 212/1956, dal 30° giorno antecedente la data delle consultazioni (20/02/2026) fino al giorno precedente alle stesse (ore 24.00 di venerdì 20/03/2026) è consentito svolgere attività di propaganda elettorale mediante affissione di manifesti negli spazi autorizzati e assegnati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 e n. 45 del 19/02/2026.
Ai sensi della Legge 24 aprile 1975, n. 130, le riunioni elettorali – alle quali non si applicano le disposizioni dell’art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza – possono svolgersi non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per la consultazione.
È, inoltre, consentito svolgere propaganda elettorale mediante comizi e iniziative pubbliche, da comunicare preventivamente all’Ufficio Elettorale Comunale secondo le modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 19/02/2026, utilizzando sale e spazi individuati nel medesimo atto, previa verifica della disponibilità e con un preavviso minimo di 48 ore rispetto all’iniziativa, tramite il modello allegato.
Agli interessati sarà successivamente trasmessa la relativa presa d’atto dell’iniziativa di propaganda regolarmente comunicata anche alle Forze dell’Ordine.
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Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2026, 17:56